Con deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha approvato il modello di documento unico di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, di cui all’articolo 230, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 35, comma 1, lettera e-bis), della legge 29 luglio 2021, n. 108.
In forza delle richiamate disposizioni, i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto di tali rifiuti sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è stato appunto definito dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni previste per il deposito temporaneo prima della raccolta.
Le modalità tecnico-operative di gestione del documento unico sono stabilite dall’art. 2 della deliberazione; al riguardo si evidenzia che:
- Il documento unico è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo, oppure direttamente all’impianto di destino;
- Il documento unico è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività;
- In caso di ricorso al raggruppamento temporaneo, la successiva attività di trasporto all’impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006.
L'entrata in vigore della deliberazione è fissata il 30 aprile 2022.