In data 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto, da oltre venti organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile, con riferimento al settore lavorativo privato, fornendo un quadro di riferimento per lo svolgimento del lavoro in smart working, modalità lavorativa che ha raggiunto una certa diffusione in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Protocollo si articola in alcuni punti chiave: adesione volontaria, accordo individuale, disconnessione, luogo e strumenti di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, infortuni e malattie professionali, parità di trattamento e pari opportunità, lavoratori fragili e disabili, formazione.
L’adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale scritto tra datore di lavoro e lavoratore.
Quanto all’organizzazione del lavoro, stante l’assenza di un preciso orario di lavoro e considerata l’autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa nell’ambito degli obiettivi prefissati, il lavoro agile può essere articolato in fasce orarie, individuando in ogni caso la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa, che necessita di essere garantita mediante specifiche misure tecniche e/o organizzative.
In merito al luogo di lavoro, il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in smart working, purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Venendo agli strumenti di lavoro, il Protocollo prevede che, salvo diversi accordi, il datore di lavoro fornisce di norma la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, allo scopo di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali.
In materia di salute e sicurezza, il Protocollo stabilisce che per i lavoratori agili trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 18, 22 e 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e gli obblighi di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 riferiti alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali, ossia relativi agli obblighi comportamentali. In particolare, il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, fornendo al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in occasione di modifiche e comunque almeno annualmente, l’informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Infine, il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali; il datore di lavoro è tenuto a garantire la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.