Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in vigore dal 25 marzo scorso, ha apportato modifiche alle misure di contrasto e contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 finora adottate, disponendo misure per il graduale rientro in condizioni ordinarie.
Nonostante la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, disposta con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, persistono ad oggi esigenze di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19 che hanno indotto il Governo ad apportare modifiche a previgenti disposizioni e fissare nuove scadenze almeno fino al 30 aprile 2022; misure derogatorie potranno essere comunque ancora adottate dalle Amministrazioni competenti in caso di aggravamento del contesto epidemico fino al 31 dicembre 2022.
In riferimento all’incertezza riguardante l’ulteriore applicabilità dei Protocolli di sicurezza anticontagio, una nota interpretativa di Confindustria del 18 marzo scorso suggerisce il mantenimento dell’applicazione del Protocolli condivisi nei vari settori fino ad espressa revoca, visto il perdurare dell’incidenza di contagi anche tra soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, in ottemperanza al principio di massima precauzione imprenditoriale a cui fa richiamo l’art. 2087 del Codice Civile.
Di seguito si segnalano le novità introdotte dal D.L. n. 24/2022 in merito ai principali adempimenti riguardanti gli ambienti di lavoro:
- Fino al 20 aprile 2022, le mascherine chirurgiche utilizzate dai lavoratori continuano ad essere considerate dispositivi di protezione individuale;
- Fino al 31 dicembre 2022 sussiste l’obbligo di possesso di “green pass rafforzato” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
- Fino al 20 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possesso di “green pass base”;
- Fino al 20 aprile 2022, è fatto obbligo di indossare la mascherina ai lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro;
- Il lavoro in modalità agile (smart working) è utilizzabile dai lavoratori fragili fino al 30 giugno 2022 (fino allo stesso termine è data possibilità a tutti i lavoratori del settore privato di ricorrere allo smart working pur in assenza di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore).