Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022, la legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, riguardante le “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”.
Una delle novità di rilievo riguarda la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 9-bis): la formazione può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
In merito ai lavoratori fragili (art. 10, comma 1-ter), : fino al 30 giugno 2022 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.
La possibilità di ricorrere al lavoro agile nel settore privato, anche in assenza dell’accordo individuale previsto dalla legge n. 81/2017, è prorogata al 31 agosto 2022 (art. 10, comma 2-bis).
Prorogata anche, al 31 luglio 2022, la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art. 83 del decreto-legge n. 34/2020, che i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (art. 10, comma 2).
Venendo infine ai i dispositivi di protezione finalizzati al contenimento del COVID-19, fino al 15 giugno 2022 hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017; inoltre, fino allo stesso termine del 15 giugno l’obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 vale per l’accesso e utilizzo di vari mezzi di trasporto e per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.