A seguito di confronto fra ministeri competenti, INAIL e parti sociali è stato siglato in data 30 giugno scorso il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti Protocolli condivisi sottoscritti in data 14 marzo 2020, 24 aprile 2020 e 6 aprile 2021.
Il nuovo Protocollo, più snello rispetto al precedente, prevede una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica; si tratta di una semplificazione importante del quadro regolatorio ma non è un “liberi tutti”, considerata l’impennata dei contagi registrata nell’ultimo periodo.
Le misure prevenzionistiche riguardano le informazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da COVID-19, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.
Centrale rimane il ruolo dei comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole prevenzione.
Le Parti si impegnano a incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionistiche condivise, e comunque entro il 31 ottobre 2022, per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.
Il Protocollo prevede che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove, comunque, non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.