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Crisi energetica, decreto MiTe con limiti, orari ed esenzioni per il riscaldamento invernale

10-10-2022 08:40

Paolo Oppini

Ambiente,

Crisi energetica, decreto MiTe con limiti, orari ed esenzioni per il riscaldamento invernale

Nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori...

Nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale; li ha stabiliti il decreto 6 ottobre 2022, n. 383, firmato dal ministro della Transizione Ecologica
Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C.

Le riduzioni non si applicano agli edifici adibiti a:

  • Luoghi di cura;
  • Scuole materne e asili nido;
  • Piscine, saune e assimilabili;
  • Edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria;
  • Edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.