Nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale; li ha stabiliti il decreto 6 ottobre 2022, n. 383, firmato dal ministro della Transizione Ecologica
Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C.
Le riduzioni non si applicano agli edifici adibiti a:
- Luoghi di cura;
- Scuole materne e asili nido;
- Piscine, saune e assimilabili;
- Edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria;
- Edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.