Pubblicato in G.U. n. 246 del 20 ottobre 2022 il decreto 27 settembre 2022, n. 152 del Ministero della Transizione Ecologica, recante regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il provvedimento, in vigore dal 4 novembre prossimo, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti in questione sottoposti a recupero cessano di essere qualificati rifiuti, secondo le regole generali di cui all’art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
I criteri “End of waste” da rispettare sono riportati nell’allegato 1 al decreto, mentre nell’allegato 2 sono definiti gli scopi per i quali può essere utilizzato l’aggregato recuperato. Al fine di adeguarsi alle nuove regole, i soggetti interessati presentano all’Autorità competente, entro il 3 maggio 2023 (180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento), una domanda di aggiornamento dell’autorizzazione riguardante la gestione dei rifiuti o dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) in proprio possesso.
Per le procedure semplificate continuano a trovare applicazione le regole del D.M. 5 febbraio 1998.