Anche gli speditori di merci pericolose destinati al trasporto su strada sono tenuti alla nomina del consulente ADR.
Tale obbligo, introdotto nella sezione 1.8.3.1 dall’edizione 2019 dell’ADR e finora oggetto di termine di deroga, dovrà essere assolto entro il 31 dicembre 2022.
Con il termine “speditore” l’ADR si riferisce all’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi; quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.
Si evidenzia che il richiamato obbligo di nomina del consulente ADR interessa anche tutte le imprese produttrici di rifiuti sottoposti alle disposizioni dell’ADR (ad esempio, liquidi infiammabili, materie corrosive, materie pericolose per l’ambiente acquatico, ecc.), le quali si qualificano appunto come speditori dei rifiuti prodotti.