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Speditori di merci pericolose, chiarimenti dal MIT per la nomina del consulente ADR

23-12-2022 10:13

Paolo Oppini

Trasporto di merci pericolose,

Speditori di merci pericolose, chiarimenti dal MIT per la nomina del consulente ADR

Con nota esplicativa prot. 40141 del 21 dicembre 2022 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito ai casi di...

Con nota esplicativa prot. 40141 del 21 dicembre 2022 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito ai casi di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada (cosiddetto “consulente ADR”).

Con riferimento all’imminente scadenza del 1° gennaio 2023 riguardante l’estensione dell’obbligo di nomina del consulente ADR, oltre che per i soggetti già previsti in precedenza, anche alle imprese operanti solamente come speditori di merci pericolosi (secondo la definizione del punto 1.2.1 dell’ADR), la nota ministeriale evidenzia che le casistiche di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR già definite dalla normativa nazionale (D.M. 4 luglio 2000 e circolare 14 novembre 2000, n. A26) per altri operatori trovano applicazione anche nei confronti degli speditori, a parità di condizioni operative.

La nota ministeriale conclude evidenziando che, anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR, gli operatori coinvolti sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.