Studio Ing. Oppini

 

Professionalità, prima di tutto.

 

Partita IVA 02174120200 | Tutti i diritti riservati

logo-colori-ridimensionato_1472809254880

facebook
twitter
linkedin
instagram

Rifiuti inerti da costruzione, chiarimenti su ambito di applicazione e autorizzazioni

07-01-2023 09:46

Paolo Oppini

Ambiente,

Rifiuti inerti da costruzione, chiarimenti su ambito di applicazione e autorizzazioni

Con una nota in risposta a istanza di interpello in materia ambientale della Città Metropolitana di Milano del 14 novembre 2022 (prot. 174315), il...

Con una nota in risposta a istanza di interpello in materia ambientale della Città Metropolitana di Milano del 14 novembre 2022 (prot. 174315), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti sull’applicazione del regolamento (decreto 15 luglio 2022, n. 278) che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione del regolamento, esso è limitato esclusivamente ai rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi, identificati al capitolo 17 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'allegato 1, nonché ai rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1. Non sono ammessi i rifiuti delle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Quanto alle operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, il MASE conferma che esse sono soggette al rilascio delle autorizzazioni “end of waste” cosiddette “caso per caso” ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3, del decreto stesso.