È entrato in vigore il 4 dicembre 2022 il decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022, n. 256, recante criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
I CAM introdotti dal nuovo decreto, in sostituzione dei precedenti criteri adottati nel 2017 con il D.M. 11 ottobre 2017, si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), fatta salva l’applicazione di norme più restrittive derivanti da vincoli, piani e regolamenti (ad esempio, vincoli paesaggistici, culturali, idrogeologici, piani paesistici, piani e regolamenti comunali, ecc.).
Tra le novità più significative si segnalano:
- Il riconoscimento, tra i criteri premianti, del possesso di sistemi di gestione ambientale (EMAS – Regolamento 1221/2009 o norma UNI EN ISO 14001), con eliminazione della previsione in base alla quale il possesso di tali certificazioni ambientali risultava obbligatorio;
- L’eliminazione del piano di gestione dei rifiuti e la conferma che, nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere dovrà essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.