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Provvedimento di sospensione a microimpresa, chiarimenti dall'INL

02-02-2023 08:04

Paolo Oppini

Salute e sicurezza sul lavoro,

Provvedimento di sospensione a microimpresa, chiarimenti dall'INL

La Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 162 del 24 gennaio 2023, con cui...

La Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 162 del 24 gennaio 2023, con cui sono forniti chiarimenti in merito alla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero” con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del documento di valutazione dei rischi (DVR) e della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, di tale decreto, i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”.

Tale eccezione, la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di escludere le cosiddette “microimprese” dal campo di operatività del provvedimento di sospensione, è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.

Ne consegue che tale esclusione non troverà applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008, ivi inclusa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP, da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare.

La nota INL ricorda infine che, qualora invece non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, come chiarito con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 14 citato, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.