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Nomina del medico competente per lavoratori in smart working, interpello del MinLavoro

11-02-2023 09:42

Paolo Oppini

Salute e sicurezza sul lavoro,

Nomina del medico competente per lavoratori in smart working, interpello del MinLavoro

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 1 del 1° febbraio 2023, ...

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’ interpello n. 1 del 1° febbraio 2023, con il quale ha fornito, alla associazione Confcommercio – Imprese per l’Italia, chiarimenti in merito alla possibilità, per il datore di lavoro che occupa lavoratori videoterminalisti operanti in smart working, di nominare medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree.

A parere della Commissione, la nomina di più medici competenti deve necessariamente essere ricondotta nell’ambito del disposto dell’art. 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che stabilisce che il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.

Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

In linea generale, infine, la Commissione osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008.