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Covid-19, modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di agenti biologici

22-11-2020 10:54

Paolo Oppini

Salute e sicurezza sul lavoro,

Covid-19, modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di agenti biologici

Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriore misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese...

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Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriore misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha modificato, con l’articolo 17, il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), disponendo che gli allegati XLVII e XLVIII di cui a tale ultimo decreto sono sostituiti da due nuovi allegati.

L’allegato XLVII, ora denominato “Indicazioni su misure e livelli di contenimento”, riporta le misure di contenimento da attuare nei seguenti ambienti di lavoro per ridurre al minimo il rischio di infezione:

  • Strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4;
  • Laboratori comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti;
  • Processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.

Le misure contenute nell’allegato XLVII devono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione.

Venendo all’allegato XLVIII del D.Lgs. n. 81/2008, ora denominato “Contenimento per processi industriali”, è stabilito che:

  • Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
  • Per le attività con agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie indicate nella tabella riportata nell’allegato, in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

Per la lettura della nuova versione dei due allegati, in vigore dal 9 novembre scorso, si rimanda all’art. 17 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e alla lettura completa delle due tabelle che riportano le varie misure di contenimento da adottare.