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Rifiuti, introdotta l'attestazione di avvenuto smaltimento

03-01-2021 12:12

Paolo Oppini

Ambiente,

Rifiuti, introdotta l'attestazione di avvenuto smaltimento

Per effetto del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (art. 1, comma 15), all’art. 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice...

Per effetto del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (art. 1, comma 15), all’art. 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), rubricato “Responsabilità della gestione dei rifiuti”, è stato aggiunto il comma 5, che ha introdotto l’attestazione di avvenuto smaltimento, prevista nel caso di conferimento di rifiuti a impianti che effettuano raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13-D14-D15).

Le nuove disposizioni stabiliscono che, in tali casi, la responsabilità del produttore del rifiuto venga meno solo con la ricezione, oltre alla quarta copia del formulario di identificazione, di questa attestazione di avvenuto smaltimento, da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Nel silenzio della norma, e in attesa di auspicati chiarimenti, appare ragionevole ritenere che gli impianti che effettuano le operazioni non definitive di trattamento dei rifiuti (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare) debbano garantire la ricezione dell’attestazione predisposta da parte dell’impianto di smaltimento finale.

L’attestazione di avvenuto smaltimento trova applicazione fino alla piena operatività del nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), nell’ambito del quale verrà peraltro mantenuta una comunicazione di avvenuto smaltimento.