I certificati riguardanti i gas fluorurati a effetto serra rilasciati a persone fisiche e imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (al momento fissata al 30 aprile 2021) avranno validità fino al 29 luglio 2021 (90 giorni a partire dal 30 aprile 2021).
È l’effetto del combinato disposto del decreto-legge 14 gennaio 2021, che ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021, e della circolare del Ministero dell'Ambiente del 24 dicembre 2020, che recita “Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l'effetto di modificare i termini di cui all' articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, la circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di proroga.".
L'estensione della validità delle certificazioni verrà comunicata al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate dagli Organismi di certificazione accreditati.