Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, ha emanato il decreto 11 febbraio 2021 che recepisce la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Per effetto del decreto, gli allegati XLII (elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII (valori limite di esposizione professionale) al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e II del nuovo decreto.
Per quanto riguarda l’allegato XLII, sono aggiunte due nuove attività che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene considerate a rischio:
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le arti mobili all’interno del motore;
- Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
In relazione a tali attività a rischio, occorre aggiornare il documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni stabilite dall’art. 236 del medesimo decreto.
In merito invece all’allegato XLIII, l’elenco di valori limite di esposizione (VLE) professionale aumenta da 14 a 27 agenti, includendo agenti diffusi quali formaldeide, gas di scarico dei motori diesel, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e oli minerali usati contaminati da IPA, cadmio e berillio e relativi composti inorganici.
Si segnala che la definizione di un VLE comporta obbligo di misurazione preventiva e periodica stabilito dall’art. 237, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/2008 e, in caso di anomalie segnalate dal medico competente, anche ai sensi dell’art. 242, comma 5, lettera b), dello stesso decreto.