Con nota n. 553 del 2 aprile 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’interdizione post partum delle madri lavoratrici, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
In accordo a precedenti orientamenti in materia, l’INL ha chiarito che per l’adozione dei provvedimenti di tutela della salute della madre che torna al lavoro dopo aver partorito, oltre che del suo bambino, è necessario verificare le mansioni da lei effettivamente svolte; a nulla rilevano, quindi, le valutazioni sul rischio alla sicurezza o alla salute formulate in sede di redazione del documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81.
Alla base di tali indicazioni, peraltro, vi è il divieto assoluto di adibire la lavoratrice che ha appena partorito al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
Nell’ambito di questa prescrizione, l’INL ha delineato il raggio di azione degli organi di vigilanza nell’autorizzare l’interdizione dal lavoro laddove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni non rischiose per la sua salute.
La nota dell’INL interviene anche in merito al termine finale da indicare nel provvedimento di interdizione post partum nelle ipotesi di parto prematuro, prevedendo che il provvedimento di interdizione dovrà indicare la data effettiva del parto e far decorrere da tale data i sette mesi di interdizione post partum aggiungendo, ai predetti sette mesi, i giorni non goduti a causa del parto prematuro.