La legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 181 del 30 luglio 2021, Supplemento Ordinario n. 26, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto "Semplificazioni bis"), ha disposto la cancellazione dell'obbligo di dichiarazione dell'avvio a recupero/smaltimento (DARS) di rifiuti, in capo agli impianti autorizzati alle operazioni D13, D14 e/o D15.
Entrata in vigore il 31 luglio scorso, la legge n. 108/2021 ha modificato il primo periodo dell'art. 188, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 come segue: “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.”.
Pertanto, la responsabilità del produttore dei rifiuti rispetto alle operazioni di recupero o smaltimento torna ad essere esclusa al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo citato, vale a dire conferendo al servizio pubblico di raccolta o alla ricezione della quarta copia del formulario controfirmata dal destinatario.