Varate dal Governo misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto “Green pass”), contenute nel decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 21 settembre 2021 e in vigore dal giorno successivo, introduce in particolare, all’articolo 3, disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato.
Per effetto del nuovo decreto, dal 15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Tale obbligo trova applicazione anche nei riguardi di tutti i soggetti (fornitori esterni, appaltatori, ecc.) che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni; sono invece esclusi dalla disposizione i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Le figure tenute a verificare il rispetto delle prescrizioni sono individuate nei datori di lavoro, chiamati a definire, entro il 15 ottobre prossimo, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro; i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi stabiliti dal decreto sono individuati con atto formale da parte del datore di lavoro.
Per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche, si dispone l’utilizzo dell’app VerificaC19, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione; in ogni caso, è atteso un ulteriore provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito ai controlli, previsti sia all'entrata dei luoghi di lavoro, sia a campione.
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde COVID-19 è punito con una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro, irrogata dal Prefetto previa trasmissione degli atti relativi alla violazione da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.