Definiti dal Ministero dell’Interno, di concerto con Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, nonché le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Le nuove disposizioni, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto e e lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, sono contenute nel decreto ministeriale 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021; il decreto, composto da 8 articoli e cinque allegati, si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del D.Lgs. n. 81/2008.
Oltre alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, disciplinata dall’articolo 2, le principali disposizioni del nuovo decreto riguardano l’informazione e la formazione dei lavoratori, la designazione degli addetti al servizio antincendio, nonché la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
Il nuovo decreto entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); dalla stessa data sono abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto 10 marzo 1998.
Definiti dal Ministero dell’Interno, di concerto con Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, nonché le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Le nuove disposizioni, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto e e lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, sono contenute nel decreto ministeriale 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021; il decreto, composto da 8 articoli e cinque allegati, si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del D.Lgs. n. 81/2008.
Oltre alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, disciplinata dall’articolo 2, le principali disposizioni del nuovo decreto riguardano l’informazione e la formazione dei lavoratori, la designazione degli addetti al servizio antincendio, nonché la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
Il nuovo decreto entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); dalla stessa data sono abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto 10 marzo 1998.