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Antincendio, nuovi criteri generali per i luoghi di lavoro

14-11-2021 15:45

Paolo Oppini

Salute e sicurezza sul lavoro,

Antincendio, nuovi criteri generali per i luoghi di lavoro

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 il decreto ministeriale 3 settembre 2021 emanato dal Ministero dell’Interno, recante...

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 il decreto ministeriale 3 settembre 2021 emanato dal Ministero dell’Interno, recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il nuovo decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 2022 (un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), con contestuale abrogazione del D.M. 10 marzo 1998. Composto da cinque articoli e un allegato, il decreto si applicherà alle attività svolte nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con l’esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del medesimo decreto legislativo.

Il decreto stabilisce, nell’allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, che necessitano di essere utilizzati anche ai fini della valutazione dei rischi di incendio. In particolare, per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio i criteri sono riportati nell’allegato I al nuovo decreto, mentre per i luoghi di lavoro non riconducibili al basso rischio di incendio il decreto rimanda ai criteri definiti nel D.M. 3 agosto 2016 (cosiddetto “Codice di prevenzione incendi”).