Con la circolare n. 3 del 9 novembre 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ai propri ispettori prime indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
Una prima condizione, per l’adozione del provvedimento di sospensione, si manifesta quando l’Ispettorato riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965.
La percentuale del 10% di lavoratori irregolari viene calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. I lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008; andranno conteggiati tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro (si veda la circolare MinLavoro 5 agosto 2013, n. 14184), quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società. Infine, viene escluso il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (cosiddetta “microimpresa”).
Una seconda condizione, per l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, di seguito riportate con relativa indicazione dell’importo della somma aggiuntiva stabilita a titolo di sanzione:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (€ 2.500);
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (€ 2.500);
- Mancata formazione ed addestramento (€ 300 per ciascun lavoratore interessato);
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (€ 3.000):
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza – POS (€ 2.500);
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto (€ 300 per ciascun lavoratore interessato);
- Mancanza di protezioni verso il vuoto (€ 3.000);
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno (€ 3.000);
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (€ 3.000);
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (€ 3.000);
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (€ 3.000);
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (€ 3.000).
Il nuovo articolo 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate: sarà, quindi, sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nella citata tabella per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione.
Gli effetti del provvedimento di sospensione vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione.
In alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione potrà avvenire solo per le attività dei lavoratori interessati dalle violazioni previste ai numeri 3 e 6 sopra riportati (“Mancata formazione ed addestramento” e “Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto”). Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporterà l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. In questo caso, nel periodo di sospensione, il datore di lavoro avrà comunque l’obbligo di corrispondere, al lavoratore, il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
Gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Qualora il provvedimento di sospensione riguardi motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
Sempre qualora il provvedimento di sospensione riguardi motivi di salute e sicurezza, unitamente al provvedimento stesso gli ispettori dovranno attuare ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, anche ricorrendo, ad esempio, al potere di disposizione.