Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2021, n. 277, la legge 19 novembre 2021, n. 165, che ha convertito il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, introducendo alcune rilevanti modifiche in materia di certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto “Green Pass”) nei luoghi di lavoro; il provvedimento è entrato in vigore in data 21 novembre scorso.
Di seguito riepiloghiamo le novità più significative:
- I controlli della validità del Green Pass attuati dai delegati del datore di lavoro al personale durante le attività di formazione in ambito lavorativo devono essere effettuati non solo ai docenti, ma anche ai discenti, sia interni che esterni;
- Per il personale in somministrazione, il controllo del Green Pass dovrà essere effettuato dalle imprese utilizzatrici. Le agenzie di somministrazione dovranno informare i lavoratori delle prescrizioni applicabili presso le aziende dove saranno impiegati;
- In caso di scadenza del Green Pass durante l’orario di lavoro, i lavoratori, in caso di verifica, non saranno soggetti ad alcuna sanzione e potranno terminare il proprio turno di lavoro;
- I lavoratori possono ora richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia del proprio Green Pass. I lavoratori che consegnano il Green Pass sono esonerati, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
In merito a quest’ultima disposizione, finalizzata evidentemente alla semplificazione e alla razionalizzazione delle verifiche, si evidenziano le implicazioni sul piano della protezione dei dati personali, per le quali è ragionevole attendere un prossimo pronunciamento da parte dell’autorità Garante.