Dal 1° gennaio 2022 troveranno applicazione due importanti novità riguardanti gli imballaggi, per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
Per quanto riguarda i soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi, essi sono individuabili nei produttori e negli utilizzatori di imballaggi, come chiarito dal Ministero della Transizione Ecologica con circolare 17 maggio 2021, n. 52445. Venendo alle possibili sanzioni, l’art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5” è applicata “la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento e quarantamila euro”.
Inoltre, viene aggiunto l’obbligo per i produttori di indicare, ai fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.
Gli imballaggi privi dei requisiti prescritti già immessi in commercio o etichettati al la data del 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte
Si segnala che CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha predisposto una piattaforma dedicata all’argomento dell’etichettatura ambientale degli imballaggi, con diversi strumenti per supportare le aziende, tra cui apposite Linee Guida sull’etichettatura ambientale obbligatoria.