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Decreto fiscale, importanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008

24-12-2021 13:14

Paolo Oppini

Salute e sicurezza sul lavoro,

Decreto fiscale, importanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 20 dicembre 2021 la legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione, con modificazioni, ...

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 20 dicembre 2021 la legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cosiddetto “decreto fiscale”), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il decreto, anche attraverso le modifiche operate dalla legge di conversione, introduce, con il Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), importanti novità nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, novellando, oltre ad un allegato, molti articoli di rilievo (articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99); le modifiche riguardano, tra le altre, le disposizioni riguardanti:

  • Comitati regionali di coordinamento;
  • Sistema informativo nazionale per la prevenzione;
  • Vigilanza;
  • Provvedimento di sospensione dell’attività;
  • Organismi paritetici;
  • Ruolo del preposto;
  • Formazione e addestramento.

Oltre alla riscrittura dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 riguardante la sospensione dell’attività imprenditoriale, con ampliamento dei poteri dell’Ispettorato del Lavoro, oggetto di news dedicate del nostro Studio, le novità più significative riguardano la formazione e alcune figure del sistema di prevenzione aziendale, in particolare il datore di lavoro e i preposti.

Per il datore di lavoro, con le modifiche apportate al comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 viene introdotto l’obbligo di formazione e aggiornamento periodico, già prevista per le altre figure del sistema di prevenzione aziendale.

Venendo ai preposti, nello stabilire, con un comma aggiuntivo all’art. 18, l’obbligo, per il datore di lavoro, di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19, vengono riformulate, modificando completamente la lettera a), comma 1, dell’art. 19, le funzioni del preposto, disponendo in particolare l’obbligo di “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Inoltre, con l’inserimento del nuovo comma 8-bis nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera, le nuove disposizioni prescrivono che “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

La legge n. 125/2021 dispone inoltre l’adozione, entro il 30 giugno 2022, di un nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione delle varie figure del sistema di prevenzione aziendale, prevedendo tra l’altro l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

In tale contesto si colloca anche la formazione obbligatoria per il preposto, per la quale si prevede esclusivamente la modalità in presenza, con aggiornamenti con cadenza almeno biennale e comunque in presenza di modifiche nella mappatura dei rischi.

Di rilievo, infine, la modifica riguardante l’addestramento dei lavoratori, riportata nel comma 5 dell’art. 37, che stabilisce che l'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché nell’esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza; gli interventi di addestramento effettuati necessitano di essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.