Nuova proroga per l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, con modifica al comma 5 dell’art. 219 del D.Lgs. n. 152/2006.
La legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cosiddetto “milleproroghe”), ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, ampliando inoltre la clausola “salva scorte” per tutti gli imballaggi prodotti prima di tale data.
Di conseguenza, solo dal 1° gennaio 2023 gli imballaggi di nuova produzione dovranno essere opportunamente etichettati.
Inoltre, in data 16 marzo scorso sono state adottate dal Ministero della Transizione Ecologica, con decreto di natura non regolamentare, le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.”, il cui testo è stato elaborato tenuto conto delle linee Guida proposte dal Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI), con l’obiettivo di supportare le imprese mettendo a disposizione linee guida operative e gestionali per rispondere all’obbligo di legge.
Per quanto concerne le sanzioni, ai sensi dell’art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, a chiunque immette sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all’arti. 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.