Con la recente circolare del Comitato Nazionale 26 aprile 2022, n. 4, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali è intervenuto sull’utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99, ricordando e confermando che rispetto ai codici “parlanti”, il codice 99 “ha carattere puramente residuale e che per la loro corretta classificazione è fondamentale attenersi alla normativa vigente.”.
Ferma restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER, la circolare chiarisce che, qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari, le Sezioni regionali dovranno procedere all'esame dei codici EER che terminano con le cifre 99 purché il codice EER sia adeguatamente descritto, nonché sia presente alternativamente:
- Una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni applicabili, tra cui le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;
- Una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell'ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.