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Inps, cassa integrazione in caso di temperature elevate

27-07-2022 17:36

Paolo Oppini

Salute e sicurezza sul lavoro,

Inps, cassa integrazione in caso di temperature elevate

In un comunicato stampa congiunto con l'Inail, l'Inps segnala che le imprese possono chiedere all'Istituto il riconoscimento della cassa integrazione...

In un comunicato stampa congiunto con l'Inail, l'Inps segnala che le imprese possono chiedere all’Istituto il riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) "quando il termometro supera i 35 gradi centigradi", al fine di tutelare i lavoratori dai rischi di esposizione a caldo estremo; possono essere considerate idonee anche le temperature percepite.

L'Istituto di previdenza, in sintonia con il ministero, ha tenuto conto in particolare di alcune tipologie di mestieri ad alto rischio con le temperature anomale registrate in questa estate calda, come i lavori di stesura del manto stradale, l'edilizia (rifacimento facciate e tetti), ma anche "tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole, o comportino l'utilizzo di materiali che non sopportano il forte calore"; alcune attività lavorative necessitano infatti di protezioni (tute e quant'altro) disposte per legge per tutelare la sicurezza, con conseguente rischio di infortuni gravi o addirittura mortali. Le imprese possono pertanto chiedere la cassa integrazione per coloro che si fermano, anche temporaneamente nel corso della giornata, a causa delle temperature eccessivamente elevate.
L'Inps ha precisato che l'azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, e "specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime", mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l'entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. Nella causale della CIGO va indicata la causale eventi meteo.

Inoltre, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l'Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui “il responsabile della sicurezza” dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto "ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive".