Con circolare n. 11 del 4 marzo 2023, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha precisato quali siano gli effettivi obblighi del datore di lavoro riguardanti la fornitura ai lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali (i cosiddetti “videoterminalisti”) di dispositivi di correzione della vista, facendo seguito alla recente sentenza della Corte di Giustizia UE n. 392 del 22 dicembre 2022 (C – 392/21), che ha riconosciuto al lavoratore il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute per degli occhiali da vista.
Confermando la disciplina nazionale, la circolare, indirizzata a tutte le sedi centrali e territoriali dell’INAIL allo scopo di fornire indicazioni in merito alla gestione di eventuali richieste di rimborso presentate da lavoratori dell’Istituto, ribadisce che i normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né tantomeno di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV); pertanto, la prescrizione dell’utilizzo di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.
Infatti, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 176, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto a fornire a sue spese ai lavoratori solo i DSVC (ad esempio, lenti applicabili al videoterminale oppure occhiali cosiddetti “office”), previa comunicazione da parte del medico competente della necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti durante la sorveglianza sanitaria, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.