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Nomina del consulente ADR, pubblicato il decreto sulle esenzioni

02-10-2023 23:40

Paolo Oppini

Trasporto di merci pericolose,

Nomina del consulente ADR, pubblicato il decreto sulle esenzioni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2023 il decreto ministeriale 7 agosto 2023, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei...

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2023 il decreto ministeriale 7 agosto 2023, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha regolamentato i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada (consulente ADR), in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
Il decreto, in vigore dal 5 ottobre 2023, si applica a tutte le imprese coinvolte nel trasporto di merci pericolose su strada: trasportatori, speditori, imballatori, caricatori, riempitori e scaricatori.
Ferma restando l’esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR per natura del trasporto, disposizioni speciali (capitolo 3.3 dell’ADR), quantità limitate (capitolo 3.4) e quantità esenti (capitolo 3.5), il decreto stabilisce criteri diversi di esenzione, con limiti quantitativi differenti, in funzione delle modalità di trasporto delle merci pericolose (in colli, alla rinfusa o in cisterna), con introduzione di  un registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni effettuate annualmente, da conservare per almeno cinque anni e da rendere disponibile su richiesta alle autorità di controllo.
L’esenzione interessa anche le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale delle merci stesse.
Viene evidenziato che, anche in caso di ricorso all’esenzione dalla nomina, il legale rappresentante dell’impresa garantisce il puntuale rispetto delle disposizioni dell’ADR applicabili, con particolare riguardo alla formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trasporto delle merci pericolose in conformità al capitolo 1.3 dell’ADR (le registrazioni attestanti l’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e da rendere disponibile su richiesta alle autorità di controllo) e all’inoltro della relazione di incidente nei casi definiti nella sezione 1.8.5 dell’ADR.
Con l’emanazione del nuovo decreto sono abrogate le precedenti disposizioni in materia di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR (decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T e connesse disposizioni attuative).