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Attività ricettive, nuova regola tecnica verticale di prevenzione incendi

30-08-2016 21:14

Admin

Salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, attività ricettive,

Novità per le regole antincendio applicabili alle attività ricettive turistico-alberghiere: con il decreto del 9 agosto 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto scorso) il Ministero dell’Interno è intervenuto sul precedente D.M. 3 agosto 2015, aggiungendo alla sezione V (regole tecniche verticali) il capitolo V.5, dedicato appunto alle attività sopra citate.Queste norme tecniche (dalla cui applicabilità sono comunque escluse le strutture ricettive all’aria aperta ed i rifugi alpini) si possono applicare in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi previste dai decreti del MinInterno del 30 novembre 1983, 31 marzo 2003, 3 novembre 2004, 15 marzo 2005, 15 settembre 2005, 16 febbraio 2007, 9 marzo 2007 e 20 dicembre 2012.Le disposizioni "alternative" risultano applicabili alle attività ricettive con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori e case per ferie.