L’Ispettorato nazionale del lavoro, neonata agenzia unica cui sono attribuite le attività ispettive già esercitate da MinLavoro, INPS e INAIL, ha preso posizione, con la circolare n. 2/2016, in merito all’interpretazione del nuovo articolo 4 dello statuto dei lavoratori per quanto riguarda l’installazione di dispositivi di localizzazione satellitare (GPS) sulle autovetture aziendali.L’Ispettorato, in controtendenza con il parere espresso dalla direzione interregionale del Lavoro di Milano nel maggio scorso, ritiene che il GPS installato sull’automobile aziendale di un dipendente di norma non sia uno strumento di lavoro.La circolare afferma infatti, "in linea di massima, e in termini generali", che i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento "aggiunto" agli strumenti di lavoro, utilizzati non per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma per soddisfare ulteriori esigenze di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Pertanto, data la loro indubbia potenzialità di controllo a distanza dei lavoratori, questi dispositivi possono in via generale essere installati solo previa autorizzazione sindacale o amministrativa, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015.L’Ispettorato (che peraltro è oggi l’ente al quale vanno indirizzate le richieste di autorizzazione) riconosce tuttavia l’esistenza di "casi del tutto particolari" nei quali i dispositivi GPS possono "trasformarsi" in veri e propri strumenti di lavoro, esclusi pertanto dall’obbligo di autorizzazione. I casi citati sono due: quando la prestazione lavorativa non può essere resa senza ricorrere al loro utilizzo ovvero quando la loro installazione sia richiesta da specifiche normative legali o regolamentari (ad esempio, in relazione a quest’ultima fattispecie, per il trasporto di valori superiori a 1,5 milioni di euro).