L’IspettoratoNazionale del Lavoro (INL), con la lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, ha fornito alcuneprecisazioni in merito alle violazione delle disposizioni di cui all’art. 14del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare del divieto di stipula del contratto di lavorointermittente in caso mancata effettuazione della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.Nel confermare l’orientamento della giurisprudenzarecente in materia, l’INL ha evidenziato che la violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett.c), del D.Lgs. n. 81/2015 determina la trasformazione del rapporto di lavoro inun rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragionedel citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempoparziale.Si ricorda che ilcitato comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce, alla lettera c),il divieto di ricorrere al lavoro intermittente per i datori di lavoro che nonhanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tuteladella salute e della sicurezza dei lavoratori.