L’IspettoratoNazionale del Lavoro (INL) ha emanato la lettera circolare prot. n. 302 del 18 giugno 2018, con laquale fornisce, alle proprie sedi territoriali, informazioni in ordine alrilascio di provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell’art. 4 della legge n.300/1970, motivati da generiche esigenze di "sicurezza del lavoro".L’INL sottolinea come l’oggetto dell’attivitàvalutativa, in fase istruttoria, consiste in un analitico esame dellemotivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai qualiderivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratorinonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e lefinalità dichiarate. Pertanto l’Ispettorato ritiene che, nel caso di richiestedi autorizzazione legate ad esigenze di "sicurezza del lavoro", vadanopuntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sonoalla base dell’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dipotenziale controllo a distanza dei lavoratori, corredate da una appositadocumentazione di supporto.Più specificatamente, a detta dell’INL, è necessarioche le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguatoriscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore dilavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR). Pertanto l’istanza rivoltaalle strutture territoriali e all’Ispettorato nazionale (per le impreseplurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del DVR dai qualirisulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumentidi controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi disalute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.