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F-Gas, nuovo regolamento di esecuzione

11-02-2019 18:01

Admin

Ambiente,

Sirinnova la disciplina nazionale riguardante i gas fluorurati ad effetto serra (i cosiddetti "F-Gas") utilizzati come refrigeranti,agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiatureelettriche: è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9gennaio 2019 il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre2018, n. 146, contenente il regolamentodi esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014, in vigore dal 24 gennaio 2019.Il testodel provvedimento si compone di 23 articoli e 3 allegati:

  • Il Capo I contiene i principi, il Capo II disciplina la certificazione, il Capo III detta disposizioni in tema di trasparenza e informazione e il Capo IV, da ultimo, reca le disposizioni transitorie;
  • Gli allegati, invece, si occupano dei requisiti degli organismi di certificazione delle persone fisiche (Allegato A), delle imprese (Allegato B) edei requisiti degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio dei certificati agliorganismi di attestazione di formazione alle persone fisiche (Allegato C).
Il nuovodecreto adegua alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 il sistema dicertificazione delle persone fisiche e delle imprese, istituito con il D.P.R.n. 43/2012; tale sistema prevede che l’organismo nazionale italiano diaccreditamento, Accredia, rilasci un accreditamento agli organismi dicertificazione sulla base di appositi schemi di accreditamento approvati dalMinistero dell’Ambiente.Adecorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018 è abrogato ilprecedente D.P.R. n. 43/2012. Di conseguenza, risulta abrogato l’obbligo della comunicazioneannuale ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioniriguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati, di cui all’articolo16, comma 1, del D.P.R. n.43/2012; in sostituzione di tale onere a carico dinumerosi soggetti, è stata istituita (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) un’appositaBanca dati gestita dalla Camera di commercio competente, alla quale sonocomunicate per via telematica, da parte delle imprese fornitrici o impresecertificate, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiaturecontenenti tali gas, nonché le attività di assistenza, manutenzione,riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.Restanoinvece fermi gli obblighi di mantenimento dei registri delle apparecchiaturecontenenti F-Gas.

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