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GDPR: le prescrizioni del Garante per poter trattare categorie particolari di dati

19-08-2019 14:48

Paolo Oppini

Privacy,

GDPR: le prescrizioni del Garante per poter trattare categorie particolari di dati

Terminata la procedura di revisione, alla luce del nuovo Regolamento europeo GDPR, delle nove autorizzazioni generali rilasciate dal Garante per ...

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Terminata la procedura di revisione, alla luce del nuovo Regolamento europeo GDPR, delle nove autorizzazioni generali rilasciate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel 2016 quando era in vigore la precedente normativa.

A conclusione della consultazione pubblica avviata lo scorso dicembre, il Garante ha adottato il provvedimento del 5 giugno scorso, n. 146, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019, che contiene gli obblighi che dovranno essere rispettati da un numero elevato di soggetti, pubblici e privati, in diversi settori per poter trattare particolari categorie di dati personali, come quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all’etnia, all’orientamento sessuale.

Le prescrizioni riguardano infatti il trattamento:

  • Di queste categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro;
  • Degli stessi dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, così come da parte degli investigatori privati;
  • Dei dati genetici e il trattamento effettuato per scopi di ricerca scientifica.

Il provvedimento, adottato in base al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato la normativa nazionale al GDPR, tiene conto dei contributi maggiormente significativi e pertinenti inviati dai partecipanti alla consultazione.

Nello stesso provvedimento l’Autorità ha precisato che l’autorizzazione generale sul trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici cessa di produrre i propri effetti, non rientrando tra le situazioni di trattamento richiamate dell’art. 21 del D.Lgs. n. 101/2018.

Viene chiarito, inoltre, che le autorizzazioni generali n. 2, 4 e 5, riguardanti rispettivamente il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti e il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, cessano anche esse di produrre i propri effetti in quanto prive di specifiche prescrizioni.