Pubblicato, nella GazzettaUfficiale n. 162 del 12 luglio scorso, il decreto delMinistero dell’Interno del 2 luglio 2019, che apporta sostanzialimodifiche al decretoministeriale del 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica diprevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dellestrutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici,ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.Le modifiche, in vigore dal 13luglio 2019, sono contenute nell’allegato 1 al decreto, che sostituisceintegralmente l’allegato 1 del precedente decreto.Come specificato dall’art. 3, perle attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministrodell’interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi diadeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il nuovo decretonon comporta adempimenti.