Con circolare 17 dicembre 2019, n. 11, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione dei veicoli classificati come "macchine operatrici".In particolare, prendendo come riferimento la definizione di macchine operatrici riportata all’art. 58 del Codice della Strada, esse possono essere iscritte nelle categorie 2-bis oppure 1 dell’Albo, in funzione delle specifiche casistiche riscontrabili.L’iscrizione in categoria 2-bis ricorre nei casi in cui i rifiuti che si intendono trasportare si configurano come cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere in cui la macchina è utilizzata.E’ prevista invece l’iscrizione in categoria 1 nei seguenti casi:
La circolare ribadisce che nei provvedimenti d’iscrizione, in riferimento a tali macchine, deve esserne riportato il numero di targa o, in sua mancanza, il numero d’identificazione riportato sulla targhetta apposta dal costruttore della macchina ed in disponibilità all’impresa richiedente l’iscrizione.