Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato due decreti (entrambi pubblicati in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 77 del 23 marzo 2020) per assicurare i servizi di trasporto di persone e merci, in ottemperanza con le norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicate sull’intero territorio nazionale.
In considerazione dei provvedimenti urgenti che, a fronte della situazione di emergenza, hanno disposto la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, inclusi i corsi di formazione professionale, tra cui quelli per il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida di veicoli, il Ministero ha disposto, con i due provvedimenti, le proroghe della validità delle carte di qualificazione conducente, dei certificati di formazione professionale per trasporto merci pericolose e del permesso provvisorio di guida.
In particolare, il primo decreto, del 10 marzo, riguarda le carte di qualificazione del conducente (CQC) e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (cosiddetti “patentini ADR”), con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020; entrambe le tipologie di documenti sono prorogate, per il trasporto sull’intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.
Nel secondo decreto, dell’11 marzo, si prevede invece che il permesso provvisorio di guida, rilasciato ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 59, possa essere prorogato fino alla data del 30 giugno 2020, senza oneri per l’utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi. La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesta al competente Ufficio della motorizzazione civile e ha validità fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.