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Conversione del decreto “Cura Italia”, novità per il deposito temporaneo di rifiuti

11-05-2020 19:33

Paolo Oppini

Ambiente,

Conversione del decreto “Cura Italia”, novità per il deposito temporaneo di rifiuti

La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), nel confermare quanto già disposto...

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La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), nel confermare quanto già disposto dagli articoli 103 e 113, ha introdotto un nuovo articolo (113 bis) in materia di deposito temporaneo dei rifiuti.
L’art. 103, relativo a “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, ha precisato al comma 2 che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale proroga è prevista anche per segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), segnalazioni certificate di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni ambientali (ad esempio, autorizzazioni uniche ambientali e autorizzazioni integrate ambientali,) comunque denominate.
In relazione all’art. 113 che disciplina il “Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti” sono state confermate le scadenze al 30 giugno 2020 per i seguenti adempimenti:

  • Presentazione del modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) (articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70);
  • Versamento diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (art. 24, comma 4, del Regolamento di cui al decreto MATTM n. 120/2014).
  • Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente (art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 188/2008);
  • Trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli (art. 17, comma 2, lettera c del D.Lgs. n. 188/2008). 

Il nuovo articolo 113 bis relativo a “Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale” ha disposto che è consentito il deposito temporaneo di rifiuti (si veda l’art. 183, comma 1, lett. bb del D.Lgs. n. 152/2006) fino ad un quantitativo massimo doppio, con limite massimo temporale non superiore di 18 mesi, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi (quindi 60 metri cubi complessivi, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi).
Eventuali ordinanze regionali sulla materia contenenti misure in deroga continuano ad essere efficaci in forza di quanto previsto dall’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 in merito a “Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi”.