Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, INAIL ha fornito chiarimenti in merito alla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, nonché sulle relative responsabilità del datore di lavoro.
INAIL ha pubblicato la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 che integra e precisa le prime indicazioni già fornite con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ai sensi dell’art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27.
La nuova circolare, che segue la precedente n. 13 del 3 aprile 2020, ribadisce il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio; inoltre, il documento:
· Precisa più puntualmente i criteri e la metodologia su cui l’INAIL si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da SARS-CoV-2 avvenuti in occasione di lavoro;
· Chiarisce le condizioni per l’eventuale l’avvio dell’azione di regresso;
· Precisa che, in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, appare molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro;
· Puntualizza che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con gli eventuali profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
In merito alla responsabilità del datore di lavoro, la circolare chiarisce che essa “è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33. Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.”.