Per effetto di quanto disposto dalla legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020, i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) online, recanti una scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, rientrano tra i documenti cui la normativa di emergenza Covid-19 (articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020) riconosce un’estensione di validità di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Considerato che il termine dello stato di emergenza è fissato al 31 luglio 2020, si legge nel messaggio INPS n. 2998/2020 pubblicato in data 30 luglio scorso, tutti i DURC online che nel campo “Scadenza” presentano una data compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio devono essere considerati validi sino al 29 ottobre.
L’istituto di previdenza, tuttavia, fornisce un chiarimento che, nella sostanza, risulta già superata, in quanto lo stato di emergenza Covid-19, valido su tutto il territorio italiano, è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020. Ne consegue, pertanto, che i DURC (scadenti nel periodo indicato) fruiranno automaticamente di una nuova estensione della scadenza che si protrarrà sino al 90° giorno successivo al 15 ottobre, vale a dire al prossimo 13 dicembre.
In ogni caso, ricorda l’INPS, la proroga automatica non vale per tutte le situazioni, poiché il differimento di 90 giorni non trova applicazione in talune fattispecie riguardanti i contratti di appalto pubblici.
Nello stesso messaggio, inoltre, l’istituto annuncia un adeguamento della procedura informatica di richiesta del DURC. In base alle modifiche, con la funzione “consultazione”, in assenza di un DURC in corso di validità, si può acquisire l’ultimo DURC online già emesso. Se il documento riporta una scadenza compresa nel periodo più volte citato, lo stesso deve intendersi differito al 29 ottobre (ovvero al più ampio termine determinato in relazione alla nuova fine dello stato di emergenza) anche se la data indicata non viene modificata, per garantire l’integrità materiale del documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.