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Conversione del Decreto Rilancio, novità per la gestione dei rifiuti

21-08-2020 17:33

Paolo Oppini

Ambiente,

Conversione del Decreto Rilancio, novità per la gestione dei rifiuti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020 (Suppl. Ordinario n. 25) la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del...

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020 (Suppl. Ordinario n. 25) la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cosiddetto Decreto Rilancio).

Per quanto riguarda le misure in materia ambientale e per la gestione dei rifiuti, oltre all’art. 228 che contiene “Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale”, segnaliamo le disposizioni inerenti alla gestione dei rifiuti, contenute negli art. 228-bis e 229-bis, introdotti in fase di conversione.

L’art. 228-bis dispone l’abrogazione dell’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti; l’articolo abrogato stabiliva che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fosse consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non potesse avere durata superiore a diciotto mesi.

Infine, l’art. 229-bis reca disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale, prevedendo l’emanazione, da parte del Ministero dell’Ambiente, di future linee guida per individuare specifiche modalità per la gestione dei rifiuti di mascherine e guanti monouso durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (comunque non oltre il 31 dicembre 2020).