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COVID-19, chiarimenti per fragilità dei lavoratori e sorveglianza sanitaria

11-09-2020 11:14

Paolo Oppini

Salute e sicurezza sul lavoro,

COVID-19, chiarimenti per fragilità dei lavoratori e sorveglianza sanitaria

Con circolare congiunta del 4 settembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute hanno fornito...

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Con circolare congiunta del 4 settembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute hanno fornito aggiornamenti e chiarimenti in merito alle indicazioni operative per le attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

La circolare è intervenuta sul concetto di “fragilità” dei lavoratori, precisando che tale concetto va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”, un concetto che può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

Con specifico riferimento all’età del lavoratore, la circolare chiarisce che “tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Peraltro, se quale parametro venisse individuata la sola età, non sarebbe necessaria una valutazione medica per accertare la condizione di fragilità: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la ‘maggiore fragilità’ nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”.

La circolare fornisce inoltre anche alcune indicazioni operative riguardo alla sorveglianza sanitaria.

Si indica, in particolare, che ai lavoratori e alle lavoratrici “deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”. Le eventuali richieste di visita “dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente”.

Inoltre, nell’ipotesi in cui i datori di lavoro non siano tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dovrà essere assicurata al lavoratore/alla lavoratrice la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. In quest’ultimo caso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 300/1970, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali l'INAIL, le aziende sanitarie locali e i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.