L’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha modificato l’art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), introducendo importanti novità, alla lettera b-ter, in merito alla definizione di “rifiuti urbani”, applicabile dal 1° gennaio 2021.
In particolare, superando la precedente categoria nota come “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, basata sui regolamenti comunali, rientrano ora nella definizione di “rifiuti urbani” i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso decreto.
I rifiuti in questione, elencati nell'allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006, sono i seguenti:
- Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (EER 20 01 08);
- Rifiuti biodegradabili (EER 200201);
- Rifiuti dei mercati (EER 200302);
- Imballaggi in carta e cartone (EER 150101);
- Carta e cartone (EER 200101);
- Imballaggi in plastica (EER 150102);
- Plastica (EER 200139);
- Imballaggi in legno (EER 150103);
- Legno, diverso da quello della voce 200137* (EER 200138);
- Imballaggi metallici (EER 15 01 04);
- Metalli (EER 200140);
- Imballaggi in materiali compositi (EER 150105);
- Imballaggi in materiali misti (EER 150106);
- Imballaggi in vetro (EER 150107);
- Vetro (EER 200102);
- Imballaggi in materia tessile (EER 150109);
- Abbigliamento (EER 200110);
- Prodotti tessili (EER 200111);
- Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (EER 080318);
- Rifiuti ingombranti (EER 200307);
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127* (EER 200128);
- Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (EER 200130);
- Altri rifiuti non biodegradabili (EER 200203);
- Rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301).
Di seguito l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani (allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006):
- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- Cinematografi e teatri;
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
- Stabilimenti balneari;
- Esposizioni, autosaloni;
- Alberghi con ristorante;
- Alberghi senza ristorante;
- Case di cura e riposo;
- Ospedali;
- Uffici, agenzie, studi professionali;
- Banche ed istituti di credito;
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- Banchi di mercato beni durevoli;
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- Attività artigianali di produzione beni specifici;
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- Mense, birrerie, hamburgerie;
- Bar, caffè, pasticceria;
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- Plurilicenze alimentari e/o miste;
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio;
- Ipermercati di generi misti;
- Banchi di mercato generi alimentari;
- Discoteche, night club.
In forza delle nuove disposizioni, risultano esclusi dalla definizione di “urbani” i rifiuti:
- Dell’agricoltura;
- Della silvicoltura;
- Della pesca;
- Delle fosse settiche e delle reti fognarie;
- Degli impianti di trattamento delle acque, compresi i fanghi di depurazione;
- Costituiti da veicoli fuori uso;
- Da costruzione e demolizione.