Con circolare n. 24 del 9 settembre 2021, l’Inail ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965.
Nel riepilogare la disciplina prevista dalla normativa vigente, la circolare rammenta che il datore di lavoro deve presentare all’Inail, esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall’istituto, la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità; quanto al termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
Venendo agli aspetti sanzionatori, la circolare spiega che la violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio (nonché di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma che è pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro; il pagamento di tale somma (sanzione “minima”) estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. Qualora invece trasgressore o obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, gli illeciti oggetto di diffida possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981.