Con decreto del 22novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 6dicembre 2017, il Ministero dell’Interno ha approvato una nuova regola tecnicadi prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dicontenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanteliquido di categoria C, fattispecie nella quale rientra il gasolio perautotrazione.Le nuovedisposizioni si applicano ai contenitori-distributori di nuova installazione e aquelli esistenti, con alcune eccezioni individuate dall’articolo 4, comma 2,del decreto (installazioni esistenti già in possesso di titoli abilitativi inmateria di prevenzione incendi, oppure inseriti in un progetto approvato dal competente Comandoprovinciale dei vigili del fuoco).I contenitori-distributori devono essere provvisti di approvazione di tipo ai sensi del decretodel Ministro dell’interno del 31 luglio 1934, ed i relativi componenti devono essereprovvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili.Il nuovo decreto, la cui entrata in vigore è fissata al5 gennaio 2018, abroga due provvedimenti legislativi che in precedenza disciplinavano, l’installazionee l’esercizio dei contenitori-distributori mobili (il D.M. 19 marzo 1990 relativoad aziende agricole, cave e cantieri, ed il D.M. 12 settembre 20003 relativoall’attività di autotrasporto).