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Gas fluorurati, soppressione della dichiarazione F-gas

17-05-2019 14:52

Admin

Ambiente,

Gas fluorurati, soppressione della dichiarazione F-gas

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A decorrere dal 24 gennaio 2019, data di entrata invigore del D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 n. 146, è cessatol’obbligo di comunicazione annuale ad ISPRA delle informazioni riguardanti lequantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati a effetto serra (F-gas).Pertanto, la dichiarazione F-gas relativa ai datidell’anno 2018, prevista con termine al 31 maggio 2019, da parte dei detentoridi apparecchiature fisse (di refrigerazione, condizionamento d’aria, sistemifissi di protezione antincendio, pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gasfluorurati ad effetto serra), non risulta necessaria.Il relativo portale web continueràa garantire l’accesso alle aree di lavoro esistenti, per la sola consultazione delledichiarazioni già effettuate. Saranno invece impossibili le seguenti operazionirelative alla registrazione di nuovi utenti e all’inserimento di nuovedichiarazioni con riferimento agli anni dal 2012 al 2017.In sostituzione della dichiarazione F-gas è stata istituita una "Banca dati gas fluorurati a effetto serra eapparecchiature contenenti gas fluorurati" (articolo 16 del D.P.R.n. 146/2018), a cui gli addetti disettore, cioè venditori di gasfluorurati, frigoristi, installatori e manutentori, dovranno inviare, esclusivamente per viatelematica, i dati relativi allevendite di F-Gas e di apparecchiatureche li contengono, nonché le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamentodi tali apparecchiature, entro 30giorni dalla data di intervento.La gestione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificatee della Banca dati sarà curatadalle Camere di Commercio dei comuni capoluogo di Regione.Dalla data di piena efficienza della Banca dati sarà possibileai detentori delle apparecchiature consultare e documentare tutte le attivitàregistrate dai soggetti abilitati in relazione alle proprie attrezzature edimpianti.Considerato l’obbligo di costante aggiornamento della Banca datiil mantenimento del registro dell’impianto da parte del detentoredell’apparecchiatura perderà di significato; si consiglia in ogni caso diconservare i registri esistenti a documentazione delle attività di controlloprecedentemente effettuate.