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COVID-19, da Regione Emilia-Romagna disposizioni in materia di rifiuti

13-04-2020 17:13

Paolo Oppini

Ambiente,

COVID-19, da Regione Emilia-Romagna disposizioni in materia di rifiuti

A fronte dell’emergenza sanitaria COVID-19 in atto, Regione Emilia-Romagna è intervenuta con l’Ordinanza Presidenziale n. 57 del 3 aprile 2020, che...

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A fronte dell’emergenza sanitaria COVID-19 in atto, Regione Emilia-Romagna è intervenuta con l’Ordinanza Presidenziale n. 57 del 3 aprile 2020, che stabilisce tra l’altro disposizioni in materia di rifiuti.

Per quanto riguarda le aziende produttrici di rifiuti, si introduce la possibilità di derogare dalle norme consuete (art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006) che disciplinano il deposito temporaneo (presso il luogo di produzione prima della raccolta); le imprese stesse potranno beneficiare di un limite quantitativo raddoppiato rispetto al consueto, ossia fino ad un massimo di 60 metri cubi, di cui fino a 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. Analogamente può essere prolungato il termine di durata del deposito temporaneo, passando dai consueti 12 mesi a 18 mesi.

L’ordinanza stabilisce inoltre che i rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, siano assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/3/2020 (prot. AOO-ISS 0008293).

Venendo agli impianti di trattamento dei rifiuti, l’ordinanza regionale dispone che, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di elaborazione dei piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, i titolari degli impianti già autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) possano ulteriormente incrementare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, dal limite massimo del 20% previsto con il Decreto del Presidente n. 43 del 20 marzo 2020 sino ad un massimo del 50%, nel rispetto di specifiche prescrizioni individuate; tale disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 ferme restando le “quantità massime” fissate dal D.M. 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.

Le disposizioni dell’ordinanza regionale in materia di rifiuti trovano applicazione dal giorno 3 aprile fino al termine del periodo di emergenza sanitaria “oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario rispristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti”.